Art. 6EntrambiRegolamento (UE) 2024/1689

Regole di classificazione per i sistemi ad alto rischio

L'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) è la norma che definisce quando un sistema di intelligenza artificiale è classificato come ad alto rischio — la classificazione che innesca l'intero pacchetto di obblighi tecnici e documentali del Capo III. Esistono due strade indipendenti: lettera (a), sistema usato come componente di sicurezza di un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'Allegato I (es. dispositivi medici, macchinari, giocattoli) e soggetto a valutazione di conformità di terzi; oppure lettera (b), sistema che ricade in uno degli 8 casi d'uso dell'Allegato III (biometria, infrastrutture critiche, istruzione, occupazione, servizi essenziali, forze dell'ordine, migrazione, giustizia e democrazia). L'Art. 6 paragrafo 3 prevede una deroga quando il sistema non presenta un rischio significativo per salute, sicurezza o diritti fondamentali — ma il fornitore deve documentare e registrare la valutazione, altrimenti la deroga non si applica. Konformia esegue questa classificazione con regole pubbliche codificate in annex_iii.json versionato: stesso input, stesso verdetto, con riferimento esatto all'articolo applicato.

Sintesi fedele del testo

Cosa dice l'Art. 6 del Regolamento.

Un sistema di IA è considerato ad alto rischio se (a) è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, o costituisce esso stesso un tale prodotto, ed è soggetto a una valutazione di conformità da parte di terzi; oppure (b) rientra nei casi d'uso elencati nell'allegato III. L'art. 6, par. 3 prevede una deroga quando il sistema non presenta un rischio significativo per salute, sicurezza o diritti fondamentali — ma il fornitore deve documentare e registrare la valutazione.

Sintesi divulgativa basata sulla versione italiana del Regolamento (UE) 2024/1689 pubblicata su EUR-Lex.

Punti chiave

Cosa portarsi via, in pratica.

  • Due strade per essere alto rischio: Allegato I (prodotti regolamentati) o Allegato III (8 casi d'uso).
  • La deroga al par. 3 esiste ma richiede documentazione esplicita del fornitore.
  • La classificazione si fa per ogni singolo sistema in inventario, non per tutta l'organizzazione.
  • Errori comuni: classificare 'low risk' un CV screener (è §4 Annex III, sempre alto rischio).
Obblighi

Chi deve fare cosa.

  • FornitoreClassificare ciascun sistema; documentare la deroga par. 3 se invocata.
  • DeployerVerificare la classificazione del fornitore; aggiornarla se cambia l'uso previsto.
Dall'articolo all'adempimento

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Registro, classificazione, modelli documentali pre-popolati — l'Art. 6 è cablato nei workflow, non lasciato come nota a piè di pagina.