Trasparenza e informazione ai deployer
L'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) impone al fornitore di un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio di fornire al deployer istruzioni per l'uso (IFU) chiare, complete e accessibili — in formato digitale o cartaceo. Il paragrafo 3 lettera (a)-(f) elenca puntualmente cosa deve contenere il documento: identità del fornitore e del rappresentante autorizzato; caratteristiche, capacità e limiti di prestazione del sistema; eventuali modifiche al sistema previste dal fornitore; livello di accuratezza, robustezza e cybersecurity (incluse metriche e contesti d'uso); misure di sorveglianza umana proporzionate (Art. 14); risorse hardware necessarie, durata prevista, manutenzione e cura. Le IFU sono il canale formale di comunicazione fra fornitore e deployer — perdere un campo significa lasciare al deployer un buco di informazione tecnico-legale. Konformia genera il PDF Istruzioni per l'Uso strutturato esattamente sui sotto-paragrafi dell'Art. 13(3), in italiano, pronto da consegnare al deployer.
Cosa dice l'Art. 13 del Regolamento.
I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo da garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente per consentire ai deployer di interpretare correttamente l'output del sistema e di utilizzarlo in modo appropriato. I deployer ricevono istruzioni per l'uso in un formato digitale o cartaceo appropriato che includa, tra l'altro: identità del fornitore, caratteristiche del sistema, prestazioni attese, limiti, dati di input attesi, misure di sorveglianza umana, risorse computazionali e durata prevista, manutenzione e cura.
Sintesi divulgativa basata sulla versione italiana del Regolamento (UE) 2024/1689 pubblicata su EUR-Lex.
Cosa portarsi via, in pratica.
- Le istruzioni per l'uso (IFU) sono un documento obbligatorio del fornitore al deployer.
- Devono contenere almeno: identità del fornitore, caratteristiche, prestazioni, limiti, misure di sorveglianza.
- Servono a permettere al deployer di rispettare l'Art. 26 (uso conforme).
- Sono la base contrattuale per il rapporto fornitore-deployer (cfr. Art. 25).
Chi deve fare cosa.
- FornitoreRedigere le istruzioni per l'uso del sistema e consegnarle a ogni deployer.
- DeployerConservare e seguire le istruzioni per l'uso ricevute dal fornitore.
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Documentazione tecnica (Allegato IV)
Per ogni sistema ad alto rischio, prima dell'immissione sul mercato, il fornitore redige la documentazione tecnica secondo il contenuto dell'Allegato IV — il «fascicolo tecnico» AI Act.
Sorveglianza umana
I sistemi ad alto rischio sono progettati per essere sorvegliati efficacemente da persone fisiche durante il loro uso, in modo proporzionato ai rischi.
Obblighi dei deployer
I deployer di sistemi ad alto rischio devono usare il sistema in conformità con le istruzioni del fornitore, garantire la supervisione umana, monitorare il funzionamento e segnalare incidenti.
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Registro, classificazione, modelli documentali pre-popolati — l'Art. 13 è cablato nei workflow, non lasciato come nota a piè di pagina.

